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assenza per visita medica

Mi è capitato, abbastanza frequentemente, che l’accompagnatore di un paziente venuto a visita, del tutto autosufficiente, m’abbia chiesto il certificato di presenza ed accompagnamento del paziente, cosa che mi sono sempre (ritenendola intuitivamente sbagliata) di fare. Ho chiesto all’esperto un parere, che trovate a seguire.

L’accompagnatore sano di paziente autosufficiente che si reca a visita presso una struttura sanitaria non ha diritto ad un certificato di malattia, configurandosi il reato di falso ideologico.
Se il paziente autosufficiente è un minore può essere rilasciato un certificato che attesti l’avvenuto accompagnamento, se richiesto all’accompagnatore lavoratore dipendente dal suo datore di lavoro al fine di giustificare l’assenza per motivi familiari di assistenza al minore.
Ma non è un atto dovuto per il medico.
I permessi per ragioni diverse dalla malattia non hanno una regolamentazione generale unica e dipendono dai diversi contratti di lavoro.
Il medico ospedaliero deve invece su richiesta dell’assistito rilasciare una certificazione da cui risulti che è stato visitato nella struttura pubblica, ai sensi dell’art. 52 comma 3 dell’ACN 23 marzo 2005 per la medicina generale e ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico medico 2006 (file pdf).

Altro che certificati medici falsi . . . 🙂

Dott Sabino Berardino: Dott Sabino Berardino Medico Chirurgo, a Firenze Specialista in Medicina Interna perfezionato in Ecografia ed Ecocolordoppler Vascolare Master di I livello in 'nuove tecnologie in Medicina - elearning'
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