assistenza sociosanitaria agli immigrati: Sportello Arcobaleno

Secondo il rapporto Caritas 2007- Dati Italia nel nostro paese ci sono 3.700.000 immigrati con permesso di soggiorno di cui 2.939.000 immigrati residenti, 666.000 immigrati residenti minorenni e 398.000 immigrati nati di 2° generazione. I gruppi più numerosi di immigrati regolari provengono dalla Romania per il 15,1%, dal Marocco per il 10,5%, dall’Albania per il 10,8%, dall’Ucraina per il 5,3% e dalla Cina per il 5,1%. Questi dati comunque sottostimano le presenze di immigrati non considerando gli irregolari.
Il Ministero della Solidarietà sociale ha finanziato un programma di assistenza e informazione per gli immigrati denominato Sportello Arcobaleno: www.sportelloarcobaleno.it – tel. 800.912637. I diritti degli immigrati in Italia sono riassunti nella circolare n.5 del 24.3.2000, applicativa del DLgs n.286 del 25.7.1998.
La tutela giuridica della salute degli stranieri dimorati in Italia fa riferimento alla legge n. 40 del 6.3.1998 (nel supplemento alla GU n. 59 del 12.3.1998). Questa legge, fatta salva la tutela della salute già prevista per gli stranieri provenienti da altri Paesi dell’Unione Europea o da Paesi con cui l’Italia ha stabilito convenzioni internazionali, distingue gli immigrati in iscritti al Ssn (art. 32) e non iscritti al Ssn (art. 33).
Gli iscritti al Ssn
Hanno l’obbligo di iscrizione al Ssn e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all’obbligo contributivo al Ssn:

  • gli stranieri regolarmente soggiornanti con regolare attività di lavoro subordinato o autonomo e quelli iscritti nelle liste di collocamento,
  • gli stranieri regolarmente soggiornanti e che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta d’asilo, adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza. L’assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Lo straniero regolarmente soggiornante, ma non rientrante tra le categorie indicate ai commi a) e b), è tenuto ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità, mediante stipula di apposita polizza assicurativa privata o mediante iscrizione al Ssn, valida anche per i familiari a carico e gravata da un contributo annuale di partecipazione alle spese proporzionale al reddito.

L’iscrizione volontaria al Ssn, mediante il versamento di un contributo forfettario, può essere richiesta anche:

  • dagli stranieri soggiornanti in Italia e titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio,
  • dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi della legge n. 304 del 18.5.1973.

Lo straniero assistito del Ssn è iscritto nella Asl del Comune in cui ha dimora (art. 139 Codice di Procedura Civile, art. 43 Codice Civile). Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 127/97 per l’iscrizione è sufficiente presentare il permesso di soggiorno e un’autocertificazione del domicilio invece del certificato di residenza.

I non iscritti al Ssn
Salvo i casi di immigrati provenienti da Paesi dell’Unione Europea o da Paesi extracomunitari con cui l’Italia ha sottoscritto accordi internazionali di reciproca assistenza, gli stranieri non iscritti al Ssn devono pagare le prestazioni sanitarie secondo tariffe regionali, stabilite ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 7, del DLgs n. 502/92 e successive modifiche.

Le prestazioni urgenti ed essenziali
Anche agli stranieri irregolari sono comunque assicurate le prestazioni sanitarie urgenti ed essenziali, ancorché continuative, negli ospedali e ambulatori pubblici convenzionati per malattie e infortuni e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. In particolare sono garantiti:

  • la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi n. 405/1975, n. 194/1978 e del DM Sanità 6.3.1995 in GU n. 87 del 13.4.95,
  • la tutela della salute del minore in esecuzione alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata con la legge n. 176 del 27.5.1991,
  • le vaccinazioni, secondo la normativa e nell’ambito di campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle Regioni,
  • gli interventi di profilassi internazionale,
  • la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Le prestazioni elencate vengono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani. L’accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all’autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

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