Il TAR, invece, ha dato torto al medico, sostenendo che il Decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, al punto 13, annovera come equipollenti alla specializzazione in “Medicina e Chirurgia d’accettazione ed urgenza” quella in “Cardiologia” e in “Cardiologia e Reumatologia” ma non quella in “Reumatologia”.
La specializzazione in “Reumatologia” deve considerarsi diversa da quella in “Cardiologia e Reumatologia” anche in forza del fatto che il punto 25 del medesimo decreto riconosce l’equipollenza della disciplina “Cardiologia e Reumatologia” alla “Reumatologia”, sancendo implicitamente che queste due discipline sono ontologicamente diverse.
Il riferimento legislativo è il DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1998 Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale pubblicato in G.U. Serie Generale n. 37 del 14 febbraio 1998