In tema di trattamento economico dei medici specializzandi, l’importo della borsa di studio prevista dall’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1998-1999 al 2001-2002, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 33, della legge 2 dicembre 1995, n. 549 e dall’art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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