sempre più complicato e, districandomi a fatica nel gergo legale, vessatorio per il medico . . .
Nel giudizio di responsabilità, si era affermato a difesa del medico, che il consenso del paziente sarebbe inerente ad una fase che precede il contratto di prestazione d’opera professionale e si verterebbe in ipotesi di responsabilità precontrattuale governata dalla regola (più favorevole al sanitario) secondo la quale la prova del fatto illecito (mancata acquisizione del consenso) deve essere data dal paziente.
Contrariamente, la Corte di Cassazione ha evidenziato, rigettando l’eccezione, che l’intervento del medico, anche solo in funzione diagnostica, da comunque luogo all’instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale. Ne deriva che, effettuata la diagnosi in esecuzione del contratto, l’illustrazione al paziente delle conseguenze (certe o incerte che siano, purché non del tutto anomale) della terapia o dell’intervento che il medico consideri necessari o opportuni ai fini di ottenere il necessario consenso all’esecuzione della prestazione terapeutica, costituisce un’obbligazione il cui adempimento deve essere provato dalla parte che l’altra affermi inadempiente, e dunque dal medico a fronte della contestazione formulata dal paziente.
Avv. Ennio Grassini –www.dirittosanitario.net
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