la cartella clinica ed i dati in essa contenuti non possono esser negate al paziente, lo dice il codice deontologico dei medici, all’Art. 21 – Documentazione clinica
Il medico deve, nell’interesse esclusivo della persona assistita, mettere la documentazione clinica in suo possesso a disposizione della stessa, o dei suoi legali rappresentanti, o di medici e istituzioni da essa indicati per iscritto.
Mando via una paziente a cui purtroppo non posso comunicare se il suo mioma è cresciuto o meno; è seguita da un ginecologo che non ha mai rilasciato documentazione delle visite ed ecografie effettuate.
Capita di frequente di sentir dire che il medico visita, trattiene la documentazione, non rilascia certificazione ed il paziente va a giro senza poter esibire documentazione di ciò che gli è stato fatto.
Mi pare che il codice deontologico, corpus di regole di autodisciplina prederminate e vincolanti per gli iscritti all’ordine, imponga di fare però diversamente . . .
Di segreto professionale ho già parlato qui