A seguito della morte di Eluana Englaro secondo me è utile avere un’idea su come è regolata nel mondo la complessa materia del fine vita
STATI UNITI D’AMERICA – Sono gli States a regolamentare per primi, con il ‘Patient self determination Act’, risalente al ’91, il Testamento biologico o Testamento di vita (Living will) a conclusione di un lungo confronto iniziato negli anni ’70 nelle Corti supreme di vari Stati, nella Corte federale, e nella società civile. Oggi è delineabile la seguente situazione: nutrizione e idratazione sono considerati trattamenti sanitari, non mezzi per il mantenimento della vita; il paziente cosciente e capace può rifiutare i trattamenti anche se di sostegno vitale; per quanto riguarda il paziente non più cosciente, va rispettato il suo rifiuto di terapie se espresso e documentato in condizioni di capacità; se il paziente non più cosciente non ha espresso, in condizioni di capacità, una propria volontà sulle cure, la decisione sulle scelte terapeutiche sarà presa da un fiduciario (substituted judgement), solitamente un familiare.
CANADA – A differenza che negli States, non esiste una politica uniformatrice in materia di ‘living will’. Solo in alcuni Stati, come ad esempio Manitoba e Ontario, le direttive anticipate di trattamento hanno valore legale. Negli altri, invece, ogni Provincia assume decisioni autonomamente e in maniera diversa. Anche qui, come in Canada, manca una legge uniformatrice, tant’è che è in corso un acceso dibattito che vede tuttavia contrapposti coloro che vogliono una normativa che regoli il testamento biologico e i fautori dell’eutanasia, soprattutto per i malati terminali. Vi sono poi, anche in Australia, alcuni Stati che si sono dotati di una legge sul ‘Living will’, con provvedimenti che ricalcano la normativa statunitense.
In EUROPA non esiste ancora una disciplina sul Testamento biologico recepibile dagli Stati membri, alcuni dei quali, comunque, hanno adottato autonomamente normative in materia. BELGIO – E’ dal 2002 che nel piccolo Stato europeo è prevista l’eutanasia, su richiesta esplicita del paziente. Ai cittadini viene riconosciuta anche la possibilità di predisporre un testamento biologico con dichiarazioni anticipate di trattamento, scegliendo a quali cure sottoporsi e quali rifiutare. DANIMARCA – Con una legge sul ‘living will’ è stata istituita un’apposita ‘Banca dati elettronica’, che custodisce le direttive anticipate presentate dai cittadini. In caso di malattia incurabile o di grave incidente, i danesi che hanno depositato il testamento medico – documento che ogni camice bianco è tenuto a rispettare – possono chiedere l’interruzione delle cure e dei trattamenti, e di non essere tenuti in vita artificialmente. Nel caso di sopravvenuta incapacità, il diritto del malato può essere esercitato dai familiari. FRANCIA – La materia del fine vita è regolamentata con una legge del 2005, che riconosce il principio di rifiuto dell’accanimento terapeutico, e prevede che possano essere sospesi o non iniziati gli atti di prevenzione, indagine o cura che appaiano inutili, sproporzionati o non aventi altro effetto che il mantenimento in vita artificiale del paziente. E’ riconosciuta la figura del fiduciario, da consultare nel caso il paziente sia incapace di esprimere le proprie volontà. Se non c’è direttiva, comunque, la scelta spetta ai medici. GERMANIA – Manca una norma ad hoc, ma il testamento biologico trova attuazione nella pratica e conferma nella giurisprudenza. La Corte Suprema federale, infatti, emise nel marzo 2003 una sentenza con la quale dichiarava la legittimità e il carattere vincolante della ‘Patientenverfuegung’, termine tedesco che sta per volontà del paziente, riconducendola ‘al diritto di autodeterminazione dell’individuo’. Se non c’è volontà scritta, decide il giudice tutelare.INGHILTERRA – Realtà analoga a quella tedesca nel Regno Unito, dove il ‘living will’ è riconosciuto fin dal 1993, da una consolidata giurisprudenza che ha anche fissato alcune condizioni per la validità del testamento biologico. L’orientamento britannico su questo delicato tema si è delineato soprattutto attorno al caso Blond, relativo a un paziente in stato vegetativo che veniva alimentato e idratato artificialmente, proprio come Eluana Englaro. I giudici decisero che i medici non avevano l’obbligo di somministrare trattamenti divenuti inutili a seguito della valutazione scientifica della condizione di vita del paziente e che, quindi, non erano rispondenti al suo ‘migliore interesse’. Per cui se il paziente non era in grado di accettare o rifiutare i trattamenti e non aveva rilasciato in precedenza una dichiarazione di volontà in materia, una volta informati i familiari, si poteva legittimamente procedere all’interruzione dei trattamenti. OLANDA – E’ notoriamente il primo Paese al mondo che, nel 2001, ha modificato il Codice penale per rendere legali, in alcune circostanze rigorosamente normate, sia l’eutanasia sia il suicidio assistito dal medico. Questa normativa contiene anche la disciplina relativa al testamento biologico. Le dichiarazioni di volontà possono essere sottoscritte anche da minori, purché i genitori siano d’accordo se il minore ha fra i 12 e i 16 anni, mentre se ha fra i 16 e i 18 anni è sufficiente che ne siano stati informati. SPAGNA – Le norme sulle dichiarazioni anticipate di volontà in Spagna sono contenute all’interno di una più ampia legge sui diritti dei pazienti entrata in vigore nel 2003. E’ dunque riconosciuta al cittadino maggiorenne la facoltà di manifestare anticipatamente e per iscritto la propria volontà in merito a cure e terapie cui essere sottoposto, nel caso dovesse perdere la capacità di esprimerle personalmente. Egli può inoltre nominare un suo rappresentante, dunque anche qui entra in gioco la figura del fiduciario, che può fungere da interlocutore con i medici per realizzare le sue volontà ed evitare che ci sia accanimento terapeutico.