la marca da bollo da 1,81 euro

ricevo una telefonata da un’impiegata di uno dei centri presso cui lavoro: la marca da bollo, regolarmente aggiunta alla fattura NON VA BENE !

attenti alla data !

Ebbene si, è fondamentale che la data della marca da bollo sia successiva alla data della fattura, altrimenti NON VA BENE !
E mi chiedo: ma veramente qualcuno, dietro la sua scrivania da burocrate, ha pensato e fatto approvare una legge (circolare?) in cui si stabilisce che se anche hai pagato, regolarmente, la data fa la differenza per cui gli 1,81 euro non sono buoni se la data sulla marca da bollo non è giusta ?
Nel frattempo, in Italia, succede questo . . . .

1 commento su “la marca da bollo da 1,81 euro

  1. L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della detrazione è comprensivo di IVA o del costo della marca da bollo, ma solo se corrisposta dal contribuente.
    Le spese sanitarie relative a prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche sono esenti da IVA, ma è dovuta l’imposta di bollo, nella misura di euro 1,81, sulle fatture di importo superiore a 77,47 euro.

    Può capitare che medici o altri professionisti in campo sanitario rilascino le ricevute per visite mediche specialistiche senza apporre la marca da bollo o il contrassegno telematico sostitutivo della stessa. L’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è a carico del soggetto che forma tali documenti.

    Tuttavia, se viene consegnata una ricevuta non in regola con il bollo, il cliente è solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta.

    L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 444/E del 18 novembre 2008, è intervenuta per chiarire il corretto trattamento tributario relativo al bollo da applicare sulle fatture di visite mediche, con riferimento alla loro detraibilità.

    L’Agenzia ha precisato che il cliente del professionista cui venga consegnato una fattura o ricevuta per il quale l’imposta non sia stata assolta, deve presentare tale documento, entro quindici giorni dalla data del suo ricevimento, all’ufficio locale delle Entrate, pagando il relativo tributo. In questo modo il cliente sarà esentato da qualsiasi responsabilità, mentre il professionista che ha emesso l’atto irregolare sarà, invece, passibile di sanzione. In tale ipotesi l’imposta di bollo, assolta in sede di regolarizzazione dal cliente, può essere considerata come costo accessorio della prestazione professionale e, in quanto tale, computato nella determinazione dell’onere che dà diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

    miguel

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