Secondo il Tribunale di Benevento la Fondazione Onaosi sarebbe tenuta alle restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di quota associativa per gli anni dal 2003 al 2006 oltre interessi legali non assumendo rilevanza il recente disposto in base al quale si prevedeva che nelle more della riforma della Fondazione il contributo obbligatorio dovuto da tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri e dei veterinari sarebbe stato determinato dal consiglio di amministrazione della Fondazione in modo da assicurare l’equilibrio della gestione e la conformità alle finalità statutarie dell’ente rapportandone l’entità, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base e all’anzianità di servizio.
a cura di Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net