Acclarato che costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’IRAP fornire la prova dell’assenza della cosiddetta autonoma organizzazione, la Suprema Corte ha escluso la rimborsabilità dell’imposta per il medico di medicina generale convenzionato che aveva alle dipendenze una segretaria.
I giudici hanno ribadito che non è soggetto passivo IRAP il professionista che non si avvalga di personale dipendente o di collaboratori di altro genere, ma soltanto di beni strumentali di modesta entità e che, proprio in relazione alla attività di medico, l’esatto senso da attribuire all’espressione “autonomamente organizzata” non è di carattere soggettivo (che assoggetterebbe indistintamente tutti gli esercenti arti e professioni all’IRAP) bensì di carattere oggettivo, con esclusione della debenza per il medico convenzionato ASL che non si avvalga di alcun dipendente o utilizzi beni strumentali limitati.
Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net