IL DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE DEL MORELLINO DI SCANSANO
Ecco
come, attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 gennaio
1978 modificato
dal D.M. 7 gennaio 1997, viene regolamentata la produzione del vino
sotto la denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano"
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Morellino di Scansano"
è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Morellino di Scansano" deve essere ottenuto dalle
uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Sangiovese. Possono
concorrere alla produzione del "Morellino di Scansano" anche
le uve provenienti da vitigni a frutto nero "raccomandati"
e/o "autorizzati" per la provincia di Grosseto e presenti
nei vigneti fino a un massimo complessivo del 15%.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione del "Morellino di Scansano"
debbono essere prodotte nell'interno della zona comprendente la fascia
collinare della provincia di Grosseto tra i fiumi Ombrone e Albegna,
che include l'intero territorio amministrativo del comune di Scansano
e parte dei territori comunali di Manciano, Magliano in Toscana, Grosseto,
Campagnatico, Semproniano e Roccalbegna. Tale zona è così
delimitata: ... OMISSIS (seguono confini dettagliati dell'area in questione).
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione
del vino "Morellino di Scansano" devono essere quelle tradizionali
della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche
caratteristiche. Sono, pertanto, da considerarsi idonei unicamente i
terreni collinari di buona esposizione con esclusione di quelli di fondovalle.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
debbono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare
le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di
forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Morellino
di Scansano" non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di
coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato,
la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata,
rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie
coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente
favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non
superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino non
deve essere superiore al 70%.
Articolo 5
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di 11. Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire
al vino le sue peculiari caratteristiche. Le operazioni di vinificazione
e di invecchiamento devono essere effettuate nell'ambito della zona
di produzione delle uve, delimitata nel precedente articolo 3.
Articolo 6
Il vino "Morellino di Scansano" all'atto dell'immissione al
consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento;
- odore: vinoso e, dopo l'invecchiamento, profumato, etereo, intenso,
gradevole, fine;
- sapore: asciutto, austero, caldo, leggermente tannico;
- gradazione alcolica minima: 11,5;
- acidità totale minima: 5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 22 per mille.
E' facoltà del ministero dell'Agricoltura e delle Foreste modificare,
con proprio decreto, i minimi sopra indicati per l'acidità totale
e l'estratto secco netto.
Articolo 7
Il vino "Morellino di Scansano" prodotto con uve aventi una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di 11,5 se sottoposto
a periodo di invecchiamento non inferiore ad anni due di cui almeno
uno in botti preferibilmente di rovere, e immesso al consumo con una
gradazione alcolica complessiva minima di 12 può portare in etichetta
la menzione "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre
dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve. Sulle
bottiglie e altri recipienti contenenti il vino "Morellino di Scansano"
può figurare l'annata di produzione delle uve, purché
veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre
obbligatoria per il tipo "riserva".
Articolo 8
Alla
denominazione "Morellino di Scansano" è vietata qualsiasi
qualificazione aggiuntiva non prevista dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" o simili. E' altresì
vietato l'uso in aggiunta alla denominazione "Morellino di Scansano",
di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento
a comuni, frazioni, aree e località comprese nella zona delimitata
di cui al precedente articolo 3. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni
che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non tali da trarre in inganno l'acquirente.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per
il consumo con la denominazione di origine controllata "Morellino
di Scansano", vini che non rispondono alle condizioni e ai requisiti
del presente disciplinare, è punito a norma dell'articolo 28
del DPR 12 luglio1963, n. 930.
|